Thursday, March 03, 2005


Questa vignetta molto carina mi serve in realtà per ammettere che sto preparando un esame (domani alle 11) su gli animali....cavie da laboratorio. Ho scoperto che i più usati sono il topo, il ratto, il gerbillo, il criceto, il coniglio, il furetto, il gatto e il cane. Don't stop progress! Posted by Hello

1 comment:

Anonymous said...

Leggendo il tuo blog non mi è sembrato che tu sia una persona insensibile o stupida
Non sò se stai ancora studiando o no, però vorrei che tu leggessi questo, magari se non altro potrebbe interessare a qualcuno.

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
Legge 12 ottobre 1993, n.413
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1 Diritto di obiezione di coscienza
I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell' esercizio del diritto alle libertà di

pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo,

dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali e dal

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli

esseri viventi, possono dichiarare la loro obiezione di coscienza ed ogni atto connesso con la

sperimentazione animale.
Art. 2 Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed

infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiararto la propria

obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli

interventi specificatamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
Art. 3 Modalità per l' esecizio del diritto
L' obiezione di coscienza è dichiarata all' atto della presentazione della domanda di assunzione o

di partecipazione a concorso.
Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione al docente del corso, nel cui ambito si

possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell' inizio dello

stesso.
La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.
In sede di prima applicazione della presente legge, l' obiezione di coscienza è dichiarara dall'

interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgonoo attività o interventi di

sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'

obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e agli studenti il loro diritto ad esercitare l'

obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l' obbligo

di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione

animale a norma della seguente legge.
Art. 4 Divieto di discriminazione
Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o do cooperare all'

esecuzione della sperimentazione animale.
I soggetti che ai sensi dell' articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla

sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano dei dipendenti, pubblici e privati, ad essere

destinati, nell' ambito delle dotazioni organiche esistenti ad attività diverse da quelle che

prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento

economico.
Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni

di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All' interno dei corsi sono attivate,

entro l' inizio dell' anno accadamico successivo all' entata in vigore della presente legge,

modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il

superamento dell' esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'

obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1993
SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consigli dei Ministri
Visto, il Guardiasigilli: CONSO
(Legge pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n.244 del 16/10/1993)